Lo Studio Fabrizio esprime tanta soddisfazione per il risultato ottenuto con il decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione del debito esteso dal Tribunale di Vasto in data 15 Febbraio 2024.
La pronuncia giunge a valle di un percorso di consulenza volto a implementare lo strumento dell’accordo di ristrutturazione del debito a beneficio di una tra le principali aziende manifatturiere del territorio vastese. L’accordo di ristrutturazione del debito s’inserisce tra gli strumenti previsti dal Legislatore funzionali al perseguimento degli obiettivi di superamento della crisi d’impresa e di preservazione della continuità aziendale, in ossequio ai valori patrocinati dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D. lgs. 12 gennaio 2019, n.14) sulla scia delle sensibilità economico-giuridiche espresse dalla normativa europea di riferimento (Direttiva 2019/1023 cd. “Insolvency”).
L’ADR è volto, in particolare, a consentire all’imprenditore di risanare lo squilibrio tra le posizioni debitorie-creditorie e di natura finanziaria mantenendo al contempo la continuità aziendale, con l’obiettivo di garantire la salvaguardia dei livelli di produttività, quanto della forza lavoro. Nel caso di specie le disposizioni normative di riferimento sono gli articoli 182-bis e 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n.267 (Legge Fallimentare), che disciplinano rispettivamente l’istituto giuridico dell’ARD e l’accordo di Transazione Fiscale per i debiti di natura fiscale e previdenziale. In particolare, il comma 4 della prima disposizione richiamata consente all’autorità giudiziaria di procedere all’omologazione dell’accordo presentato dal debitore istante anche in assenza dell’adesione o in caso di mancata adesione da parte dei creditori pubblici (Agenzia delle Entrate e Enti Previdenziali), laddove l’adesione dei medesimi sia fondamentale per il raggiungimento della percentuale minima di adesione all’accordo richiesta dalla legge perché il medesimo sia efficace, e quando dalla prospettazione dell’ADR risulti che la soddisfazione del debitore pubblico mediante la procedura concorsuale sarebbe in concreto più elevata rispetto a quella che otterrebbe in sede liquidatoria.
Il collegio giudicante ha, dunque, correttamente omologato l’accordo presentato dall’imprenditore istante, riconoscendo il cram down dell’esposizione debitoria alla percentuale del 13,3% del totale nominale. Si tratta non solo del primo (e unico, stante l’attuale vigenza del testo del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n.14) caso di omologa di un ARD con cram down fiscale ai sensi dell’art. 182-bis R.D. 267/1942 sul Tribunale di Vasto, ma altresì di un importante segnale su una nuova presa di coscienza da parte degli operatori del diritto rispetto alle nuove sensibilità del Diritto della Crisi d’Impresa. Il pensiero mainstream insegue la tutela del sistema economico, privilegiando soluzioni che consentano all’imprenditore onesto, ma sfortunato (secondo il lessico del legislatore europeo) di superare lo squilibrio di natura economica, patrimoniale e finanziaria senza che ciò implichi necessariamente la dismissione, con conseguente dispersione, del capitale aziendale, produttivo e umano costruito attorno all’impresa.
Un ulteriore tassello che consolida l’impegno dello Studio Fabrizio come advisor strategico nell’assistenza per le Procedure Concorsuali e la Crisi d’Impresa, con il coinvolgimento dei professionisti Dott. Fabio Fabrizio e Dott. Gianrocco Di Bussolo dello Studio in sinergia con il Dott. Giuseppe Schiavo e l’advisor legale Avv. Giuseppe De Cinque.